Contributo: cos’è e chi paga
Contributo di bonifica
L’attività fondamentale svolta dal Consorzio è la gestione delle reti di scolo: manutenzione ordinaria, interventi di ripresa frane, servizio di piena, sorveglianza idraulica del territorio sono le funzioni istituzionali alle cui spese ogni cittadino consorziato, proporzionalmente al beneficio che riceve, è tenuto a contribuire.
Sono consorziati tutti i proprietari di beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, compresi nel perimetro di contribuenza del Consorzio, ovvero il territorio all’interno del quale il Consorzio svolge la sua attività.
Ad ogni proprietario di immobile (terreno o fabbricato) viene inviato annualmente, di solito tra aprile e giugno, un avviso di pagamento nel quale sono riportati i contributi sotto la voce BONIFICA, riferentesi all’omonima attività svolta dal Consorzio.
Contributo di irrigazione
Nelle aree attrezzate con strutture irrigue fisse, come tubazioni di distribuzione a pressione o canalette a pelo libero, i terreni possono essere irrigati prelevando dalle reti consorziali nei limiti delle portate stabilite e degli orari assegnati.
Per questo tipo di beneficio, indipendentemente se avvenga o meno l’utilizzo dell’acqua irrigua, ogni proprietario è tenuto a contribuire alle spese di adduzione e distribuzione sostenute dal Consorzio in funzione dell’estensione dei terreni di proprietà e delle caratteristiche dell’irrigazione, così come stabilito dal Piano di classifica.
Ad ogni proprietario di terreni compresi in aree irrigue strutturate viene inviato annualmente, di solito tra aprile e giugno, un avviso di pagamento nel quale sono riportati i contributi sotto la voce IRRIGAZIONE, riferentesi all’omonima attività svolta dal Consorzio.
I contributi a carattere obbligatorio sono stabiliti in base al Piano di classifica degli immobili.
Il contributo di bonifica trova la sua fonte normativa nell’art. 860 del codice civile, negli artt. 10, 11, 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215 e nella legge regionale del Veneto n. 12/2009.
Le informazioni catastali e la titolarità dei beni sono acquisite tramite procedure automatiche delle banche dati catastali dell’Agenzia del Territorio (UTE) alla data del 31 dicembre.
Modulistica
Il consorzio acquisisce le informazioni catastali e la titolarità dei beni tramite procedure automatiche delle banche dati catastali dell’Agenzia del Territorio (UTE) alla data del 31 dicembre.
- Il contribuente potrà chiedere l’aggiornamento dei dati catastali per trasferimento della proprietà, successione, ecc. con questo modulo: VARIAZIONE CATASTALE
- Il contribuente che rileva errori può chiedere sgravio totale o parziale e la correzione dell’avviso/cartella di pagamento attraverso questo apposito modulo di istanza: ISTANZA DI SGRAVIO
- Il contribuente può chiedere l’esclusione o l’inclusione nel servizio irriguo. Si precisa che l’esclusione dal servizio irriguo viene concesso qualora i terreni non siano più agricoli a seguito di mutamento della destinazione urbanistica ed inserimento delle aree nei Piani di intervento comunali, come stabilito dall’art. 19 del “Regolamento per l’Utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue”. In questo caso sarà accordato l’esonero dal contributo irriguo ma sarà mantenuto il contributo di bonifica. L’istanza può essere presentata con questo modello: INCLUSIONE/ESCLUSIONE SERVIZIO IRRIGUO
- In caso di comproprietà degli immobili, l’avviso di pagamento viene recapitato solo al primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile. Posto che l’immobile è un bene indiviso, il contributo consortile, avendo natura tributaria, può essere imputato allo stesso soggetto, che risulterà pertanto sia consorziato iscritto nei ruoli di contribuenza sia intestatario della cartella esattoriale. Evidente applicazione di tale principio di unicità nel ruolo di consorziato e di contribuente si rinviene nella Legge regionale 12/2009 che, in caso di comproprietà, il diritto di elettorato passivo ed attivo viene attribuito solo al primo intestatario non avendo rilevanza esterna i rapporti esistenti tra gli altri comproprietari. L’applicazione di tale principio ha portato ad individuare dei criteri uniformi per l’individuazione del soggetto da identificare quale primo intestatario nel catasto consortile, in caso di immobili in comproprietà. Con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 67/2013 sono stati approvati i seguenti criteri, utilizzati per i ruoli consortili a partire dal 2013 e successivi:
- Spostare in fondo all’elenco degli intestatari i soggetti: deceduti, senza validazione del C.F. o P.IVA, senza indirizzo o i titolari di usufrutto che non sono tenuti al pagamento del contributo;
- Indicare come primo intestatario il comproprietario con la quota più elevata di proprietà e, a parità di quote, il più anziano.
Tenuto conto di questi criteri, il Consorzio, provvede alla modifica del primo intestatario, qualora venga presentata istanza scritta da parte di tutti i rimanenti cointestati che individuano altro intestatario. L’istanza può essere presentata con questo modello: MODIFICA INTESTATARIO
- Il conduttore di un fondo agricolo può chiedere l’imputazione costi del servizio irriguo. La L.R. 12/2009, art. 7 comma 4 riconosce ad essi anche il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi. L’istanza potrà essere presentata utilizzando questo modello: RICHIESTA AFFITTUARIO
- Per ogni altra informazione può essere utilizzato questo modello: RICHIESTA GENERICA
Come si calcola
Il contributo è determinato annualmente a carico di ogni consorziato in rapporto al “beneficio” che il proprio immobile (terreno o fabbricato) riceve dall’attività del Consorzio.
- viene elaborato il piano di classifica, definendo in modo articolato il “peso relativo” di ciascuna attività svolta dal Consorzio per ogni bacino idraulico all’interno del perimetro di contribuenza;
- il Piano di classifica viene approvato, oltre che dall’Assemblea del Consorzio, dalla Regione;
- nel novembre di ogni anno, il Consorzio redige il bilancio di previsione delle spese da sostenersi nel corso dell’anno successivo e individua quindi, in funzione delle necessità di manutenzione e degli obiettivi dell’amministrazione, le entrate per fare fronte a tali spese, ovvero la quota complessiva dei contributi consortili a carico dei consorziati per tipo di attività;
- un apposito documento detto piano di riparto, allegato al bilancio di previsione, stabilisce la suddivisione dei costi fra tutti i proprietari di immobili e terreni ad essa appartenenti, in proporzione al beneficio calcolato sulla base degli indici individuati nel Piano di Classifica;
- entro il primo trimestre dell’anno successivo, vengono inviati gli avvisi di pagamento a tutti i proprietari consorziati.
Modalità di pagamento pagoPA

Gli avvisi di pagamento contengono i contributi di bonifica e di irrigazione (se dovuti) e vengono inviati in modalità cartacea o digitale ai primi intestatari di ogni proprietà immobiliare. Qualora un soggetto, persona fisica o giuridica, risulti primo intestatario di più proprietà, i relativi contributi vengono conglobati in un unico avviso. L’avviso può contenere anche importi derivanti da canoni di concessione e, alla voce VARIE, importi diversi come il recupero di spese di istruttoria o le annualità di anni precedenti.
Qualora per disguidi di recapito l’avviso giungesse a destinazione a ridosso od oltre la scadenza sopra riportata il pagamento potrà essere effettuato ENTRO 20 GIORNI DAL RICEVIMENTO senza alcuna maggiorazione.
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
- pagoPA: direttamente dal portale del Consorzio Piave Pagamento on line pagoPA, utilizzando carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti o altre forme di pagamento disponibili. Maggiori informazioni su https://www.pagopa.gov.it/
- utilizzando l’home banking della propria banca, (solo attraverso i loghi CCBILL o PagoPA);
- presso gli sportelli degli Uffici Postali;
- presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica;
- presso le agenzie della propria banca,
- Presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati)
- mediante l’app IO. Download e maggiori approfondimenti alla pagina https://io.italia.it/
ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
Su richiesta è possibile attivare l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario. Il modello da compilare qui scaricabile deve essere restituito al Consorzio compilato e sottoscritto unitamente a copia di un documento di identità.
Si può utilizzare anche l’attivazione on line, che consente di attivare l’addebito in conto corrente dell’avviso di pagamento dei contributi consortili
RICEVIMENTO AVVISO DI PAGAMENTO VIA E-MAIL
È possibile chiedere l‘invio dell’avviso di pagamento via mail compilando ed inviando il modulo qui riportato unitamente a copia di un documento di identità. Nello stesso è contenuta anche l’opzione di iscrizione alla Newsletter del Consorzio Piave.
L’avviso di pagamento sarà inviato via PEC a tutti i contribuenti che risultano censiti ed in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata nel servizio INIPEC di Infocamere ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria per chi ne ha fatto richiesta. Questo consente di eliminare sprechi di carta, dà certezza sulla ricezione dell’avviso di pagamento ed elimina ritardi nella consegna
Rateizzazione
Gli avvisi di pagamento dei contributi consortili possono essere oggetto di rateizzazione, l’importo minimo rateizzabile è di euro 100,00: leggi qui le direttive allegato A Delibera n. 186/CdA del 07/12/2023 per conoscere le modalità di richiesta.
L’istanza di rateizzazione potrà essere inoltrata al Consorzio compilando il modulo qui pubblicato con le seguenti modalità:
- consegna diretta presso lo sportello di Montebelluna o Oderzo
- con PEC all’indirizzo consorziopiave@pec.it
- con e-mail all’indirizzo info@consorziopiave.it
unitamente alla seguente documentazione:
- copia del documento di identità del contribuente;
- copia dell’avviso o dell’ingiunzione o cartella di cui viene chiesta la rateizzazione.
Deducibilità
I contributi ai consorzi obbligatori per legge come i consorzi di bonifica sono deducibili dal Reddito lordo da denunciare ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 10, lettera a) del D.P.R. 917/1986 e Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013.
A tal fine conservare l’intero avviso e la ricevuta di pagamento.