Disposizioni generali

Amministrazione trasparente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con la recente disposizione contenuta all’art. 24 bis del D.L. 90/2014 conv. In L. 11/2014 trova applicazione, per le parti compatibili, anche nei confronti dei Consorzi di Bonifica.

Con tale provvedimento normativo

  • viene istituito l’obbligo di pubblicità di tutta una serie di informazioni e dati riguardanti gli organi politici, l’organizzazione dell’Ente, il personale, gli enti partecipati e controllati, l’attività e i procedimenti, i bandi di gara e gli affidamenti, i bilanci;
  • viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
  • si stabilisce il principio della più ampia accessibilità delle informazioni: l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle P.A., salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
  • viene introdotto il diritto di accesso civico ossia il diritto di chiunque di chiedere e ottenere che le P.A. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono per i quali vige l’obbligo della pubblicazione e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
  • si prevede l’obbligo di creare all’interno dei siti istituzionali un’apposita sezione – «Amministrazione trasparente» – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
  • viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza.
La sezione “Amministrazione trasparente”

La presente sezione accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, secondo lo schema indicato dal D.lgs. 33/2013 che saranno costantemente aggiornate. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonchè la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 7).

  • Programma triennale per la trasparenza e l’integrità